Art. 114 – Codice penale – Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10649/2024

In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).

Cass. civ. n. 544/2024

In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione cautelare che aveva affermato la sussistenza, a carico della ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento delle sostanze e degli strumenti per il loro confezionamento, nonché del vano ricavato all'interno del veicolo, a bordo del quale era stata stipata altra droga).

Cass. civ. n. 39881/2023

In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.

Cass. civ. n. 26525/2023

In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata).

Cass. civ. n. 37277/2015

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione - oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la clausola di riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali).

Cass. civ. n. 34985/2015

La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, consistito nel fornire al detentore un locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la perquisizione venisse estesa al locale in questione).

Cass. civ. n. 12543/2015

Ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo cod.pen., non è sufficiente che il maggiorenne abbia prospettato al minore la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto insorgere l'intenzione criminosa, facendo superare all'agente ogni dubbio in proposito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso la applicazione dell'attenuante per avere il minorenne partecipato con piena consapevolezza alla concertazione del delitto, avvenuta in una riunione ospitata nella sua abitazione).

Cass. civ. n. 3332/2015

In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma terzo, c.p., con riferimento all'art. 112, comma primo, n. 3, c.p., presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro, che può derivare da una peculiare posizione nella famiglia, ma non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale sul minore, comprendendo ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione in ambito familiare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei Giudici di merito, che, in un caso di omicidio aggravato commesso in concorso dal padre e dal figlio maggiorenne, aveva escluso nei confronti di quest'ultimo l'attenuante suindicata, ritenendola configurabile solo nell'ipotesi di prole minore degli anni diciotto).

Cass. civ. n. 2904/2014

In tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art.112 cod. pen., ivi compresa quella riferita al numero dei concorrenti nel reato pari o superiore a cinque, non essendo consentite distinzioni di sorta dal tenore letterale della norma.

Cass. civ. n. 46301/2013

Il giudice può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche all'imputato al quale abbia invece riconosciuto l'attenuante del contributo di minima importanza al reato commesso in concorso, atteso che le due circostanze hanno presupposti applicativi del tutto differenti. (Fattispecie relativa a reato di cessione di un ingente quantitativo di hashish).

Cass. civ. n. 11439/2013

L'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. può essere concessa nei delitti colposi solo nel caso di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. e non anche nel caso, del tutto diverso, del concorso causale di condotte colpose, in cui manca la necessaria e reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui. (Fattispecie, in cui è stata esclusa l'attenuante, relativa a condanna per omicidio colposo del rappresentante della casa costruttrice e del venditore di un kit umidificatore il cui cattivo funzionamento nel corso di una seduta di ossigenoterapia aveva procurato la morte del paziente, intervenuta anche a causa del maldestro impiego dello strumento da parte di un'infermiera, anch'ella condannata).

Cass. civ. n. 9743/2013

Non è configurabile la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza in relazione alla condotta del soggetto che abbia accompagnato gli esecutori materiali di una rapina sul posto, fornendo il mezzo di locomozione, li abbia attesi in loco ed abbia poi garantito loro la fuga.

Cass. civ. n. 40092/2011

L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 c.p.) non può trovare applicazione sulla base della semplice graduazione della gravità delle condotte, ma comporta un esame dell'apporto causale delle condotte stesse; sotto tale profilo la condotta di colui che ricopre il ruolo formale di amministratore della società ed in tale veste omette qualsiasi controllo non solo favorisce la commissione di condotte di reato ma anche fornisce un contributo essenziale ed indefettibile per la realizzazione delle condotte criminose. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermandone la responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. all'amministratore formale che rivendicava un ruolo minore rispetto all'amministratore di fatto).

Cass. civ. n. 10642/2010

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente).

Cass. civ. n. 22456/2008

In tema di concorso di persone nel reato, allorchè l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento. (Nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un'autovettura, è stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d'appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ).

Cass. civ. n. 1209/2008

In tema di favoreggiamento della prostituzione, deve escludersi l'attenuante del contributo di minima importanza nella condotta fiancheggiatrice consistente nel trasporto abituale della prostituta sul luogo di svolgimento delle prestazioni mercenarie, in quanto l'agente con tale condotta apporta un contributo essenziale alla commissione del reato.

Cass. civ. n. 45248/2005

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma primo c.p. è configurabile solo quando l'opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l'apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un'importanza oggettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile.

Cass. civ. n. 21082/2004

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare — attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali — il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 c.p., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

Cass. civ. n. 19069/2004

L'art. 114 c.p. costituisce un'eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale. Ne consegue che essa è configurabile soltanto quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sì da da avere esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale e pressochè irrilevante nella produzione dell'evento.

Cass. civ. n. 31762/2003

L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova applicazione quando l'apporto del compartecipe risulti effettivamente così lieve da apparire quasi trascurabile e marginale nell'ambito della relazione causale. Il contributo dell'addetto alla predisposizione delle dosi per lo spaccio e alla custodia della sostanza stupefacente non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato.

Cass. civ. n. 6250/2003

In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 c.p., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e dunque quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 c.p., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1, del comma 3 dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite).

Cass. civ. n. 30298/2002

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 c.p.), è necessario aver riguardo non solo alla natura e alla consistenza dell'attività svolta dal concorrente ma piuttosto al grado di incidenza di quest'ultima in ordine all'economia generale dell'iter criminoso in cui tale contributo svolge un ruolo non determinante e, quindi, marginale. (In applicazione di tale principio la S.C. non ha ritenuto di minima importanza nel concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'azione provocatoria del correo che, invitato insieme ad altri, ad uscire fuori dal locale per essere generalizzato, dia uno schiaffo ad uno dei carabinieri stimolando analoghe violenze da parte di quelli che erano in sua compagnia).

Cass. civ. n. 201/1999

In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice.

Cass. civ. n. 7223/1996

L'attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quella ex art. 114 c.p. operano su piani diversi, onde la loro autonomia e presenza dell'una con esclusione dell'altra, agendo la circostanza di cui all'art. 114 detto sul piano della minima partecipazione al fatto sotto il profilo dell'importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato e, al contrario, quella contemplata dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 1990 n. 309, sul piano del fatto unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive (mezzi, modalità o circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze).

Cass. civ. n. 6382/1996

In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all'art. 114, comma 2, c.p., che esclude l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 c.p. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.).

Cass. civ. n. 784/1996

Per integrare la circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 c.p.) non basta una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso: ciò non può dirsi allorché il contributo prestato abbia facilitato il compimento dell'attività criminosa (nella specie, garantendo la fuoriuscita da uno Stato estero e l'introduzione in altri Paesi della droga illecitamente acquistata). Ne consegue, in materia di traffico di stupefacenti, che l'individuazione e il reclutamento dei corrieri da parte di un imputato e lo svolgimento di tale ruolo da parte di altro imputato non può ritenersi contributo di minima partecipazione.

Cass. civ. n. 4041/1994

L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. trova applicazione là dove l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale. Il contributo costituito dal trasporto di un detentore di stupefacente nel luogo di acquisto e da questo al luogo di provenienza non può essere considerato come partecipazione di minima importanza al reato.

Cass. civ. n. 6664/1993

Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, primo comma, c.p. non è sufficiente una mera comparazione tra la condotta dei vari concorrenti ma, valutando la tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti, occorre accertare il grado di efficienza causale, sia materiale che psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento. La detta circostanza, pertanto, potrà essere concessa solo se la condotta del partecipe abbia esplicato un'efficacia eziologica del tutto marginale, cioè tale da potere essere avulsa dalla serie causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'impresa criminosa.

Cass. civ. n. 5785/1993

La minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato cui fa riferimento l'art. 114 c.p. deve ritenersi sussistere solamente nell'ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, sì da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. Inoltre l'attribuzione ad uno dei correi della qualità di promotore od organizzatore dell'impresa criminale ex art. 112, n. 2, c.p., non determina automaticamente l'applicazione della circostanza attenuante a favore degli altri compartecipi dovendosi valutare, anche in tale ipotesi, se l'apporto causale dei medesimi abbia avuto o meno l'incidenza minima sopra delineata nel risultato complessivo dell'azione penalmente illecita posta in essere.

Cass. civ. n. 8368/1992

Per l'applicabilità dell'attenuante facoltativa prevista dall'art. 114 c.p. non è sufficiente che, nella preparazione e nella esecuzione del reato, il soggetto abbia prestato un'opera di minore importanza rispetto a quella prestata da altri, ma è necessario che tale opera abbia avuto «minima importanza».

Cass. civ. n. 8247/1992

La cooperazione consistita nel fungere da «palo» mentre altro soggetto si apprestava a prelevare la droga, pur ritenuta idonea — nella specie — a giustificare la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è incompatibile con l'ulteriore attenuante di cui all'art. 114 c.p. Ciò con riferimento sia alla nozione in sé della «minima» partecipazione prevista da quest'ultima norma (da non confondere con la minore efficienza causale attribuita al «palo»), sia alla non cumulabilità delle due attenuanti sulla base della valutazione dello stesso elemento circostanziale in punto di fatto.

Cass. civ. n. 4708/1992

L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 c.p., non è ravvisabile in caso di acquisto a scopo edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nell'attentato al potere programmatico dell'autorità pubblica.

Cass. civ. n. 2783/1992

Allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., il giudice è tenuto a motivare sulla sua mancata concessione, a nulla rilevando che si tratta di circostanza di natura facoltativa.

Cass. civ. n. 13274/1989

In tema di circostanze del reato, l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non è applicabile in ipotesi di concorso di cause indipendenti, che abbiano prodotto sinergicamente l'evento, ma solo in casi di concorso o cooperazione ex artt. 110 e 113 del c.p.

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