Cass. pen. n. 8030 del 18 febbraio 2003

Testo massima n. 1


Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della revoca di una sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto e i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego .della disciplina dettata dal citato art. 673 c.p.p.

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