Art. 673 – Codice di procedura penale – Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [193 disp. att.].
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere [425] per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13411/2013
In tema di esecuzione, l'art. 673 c.p.p. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 4334/2012
Il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato anche quando quest'ultimo sia stato trasformato in illecito amministrativo dopo l'intervento di una causa estintiva, in quanto, in applicazione del principio del "favor rei", tale declaratoria fa cessare tutti gli effetti penali della condanna, con la conseguente cancellazione della relativa iscrizione nel casellario giudiziario, ex art. 5, comma secondo, lett. a) del D.P.R. n. 313 del 2002. (Fattispecie in tema di reato di guida senza patente depenalizzato).
Cass. civ. n. 40334/2008
Il giudice dell'esecuzione che disponga la revoca di condanna per "abolitio criminis" può applicare ad altra condanna la sospensione condizionale della pena che sia stata impedita, nel giudizio di cognizione, dalla sentenza revocata, quando la concessione del beneficio sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui egli stesso formula il giudizio prognostico.
Cass. civ. n. 4687/2006
Il giudice dell'esecuzione può applicare, a norma dell'art. 673 c.p.p., la sospensione condizionale della pena qualora disponga la revoca per abolitio criminis delle precedenti sentenze di condanna che abbiano impedito, nel giudizio di cognizione, l'applicazione del beneficio, e questa sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è formulato dallo stesso giudice dell'esecuzione il giudizio prognostico.
Cass. civ. n. 4266/2006
La revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 673 c.p.p., non comporta il venir meno della illiceità civile del fatto cui la condanna si riferiva, per cui è da escludere che la revoca possa investire anche le statuizioni civili contenute in detta sentenza (principio affermato, nella specie, in relazione a revoca di condanna per il reato di abuso d'ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234).
Cass. civ. n. 38110/2003
Ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p. al giudice dell'esecuzione, nel caso di abrogazione anche parziale di una norma incriminatrice, non è consentita la completa rivisitazione del giudizio di merito o meglio ancora l'esecuzione di accertamenti ulteriori, al fine di stabilire se il fatto per il quale era stata pronunciata condanna costituisca o meno reato, ma deve limitarsi ad interpretare il giudicato e, quindi, ad accertare se nella contestazione fatta all'imputato risultano anche tutti gli elementi costituenti la nuova categoria dell'illecito. (Fattispecie relativa a sentenza in tema di reato di false comunicazioni sociali passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della riforma societaria).
Cass. civ. n. 8030/2003
Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della revoca di una sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto e i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego .della disciplina dettata dal citato art. 673 c.p.p.
Cass. civ. n. 7667/2002
Nei casi in cui la revoca ex art. 673 c.p.p. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato più grave ai fini dell'art. 81 cpv. c.p., è richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati già ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilità del giudicato è imposta dalla necessità di osservare la regola fissata all'art. 2, comma 2, del codice penale.
Cass. civ. n. 20693/2001
Nell'ipotesi in cui vi sia stata sentenza di condanna irrevocabile per più reati unificati dalla continuazione ad una pena complessiva ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, e successivamente intervenga una revoca parziale della sentenza in ordine ad alcuni dei reati unificati, per abrogazione o per dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici, e la pena per i reati residui venga rideterminata in una misura che consentirebbe la concessione del predetto beneficio, il giudice dell'esecuzione può concederlo previa valutazione dei presupposti ed il compimento del giudizio prognostico ex art. 164 c.p. che il giudice della cognizione non aveva avuto motivo di effettuare.
Cass. civ. n. 4968/2000
L'istituto della revoca della sentenza a seguito di abolitio criminis, a norma dell'art. 673 c.p.p., opera anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444 stesso codice, atteso che, da un lato, il rito del patteggiamento non tocca il principio di diritto sostanziale nullum crimen sine lege, operante anche retroattivamente, con conseguente cessazione delle sanzioni irrogate e dei loro effetti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, e, dall'altro, il giudice dell'esecuzione non deve compiere alcun accertamento di merito, ma solo la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, e ciò anche quando la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 323 c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 e consistito nel rilascio di concessioni edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica locale, in relazione alla quale si trattava di stabilire se tale condotta rientrasse nella nuova definizione dell'illecito come fatto compiuto «in violazione di norme di legge o di regolamento»).
Cass. civ. n. 3137/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata - ed è rimasta - punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. civ. n. 3499/1998
In tema di revoca della sentenza per abolitio criminis, non è consentito al giudice dell'esecuzione alcun apprezzamento di merito in contrasto con il precedente giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile la sentenza in quanto la destinazione della droga al fine di spaccio, e non all'uso personale, aveva costituito oggetto del giudizio).
Cass. civ. n. 928/1998
L'istituto della revoca della sentenza per abolitio criminis derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, quale previsto dall'art. 673 c.p.p., non può trovare applicazione con riguardo all'ordinanza, divenuta definitiva, con la quale il tribunale di sorveglianza, prima della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, di cui a sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1995 n. 186, abbia disposto la revoca del beneficio della liberazione anticipata a cagione dell'intervenuta condanna del soggetto per un delitto non colposo (nella specie, evasione).
Cass. civ. n. 2/1998
In tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, qualora il reato abrogato riguardi un solo capo di condanna, legittimamente il giudice della esecuzione revoca la sentenza limitatamente a tale capo, atteso che nell'economia dell'art. 673 c.p.p. per «sentenza di condanna» deve intendersi la statuizione di condanna (o altra a essa equiparata) su ogni singolo capo della regiudicanda.
Cass. civ. n. 550/1997
L'istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato prevista dall'art. 673 c.p.p. non costituisce un mezzo di impugnazione che consenta la rivisitazione del giudizio di merito, non essendo permesso, al giudice dell'esecuzione adito ai sensi del menzionato articolo 673, una nuova valutazione dei fatti processuali. Egli, invero, deve soltanto giudicare se, allo stato degli atti, il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna sia stato oggetto di depenalizzazione, tenendo conto, nell'effettuare l'indagine, della contestazione, salvo che il fatto stesso risulti immutato o diversamente qualificato, quando tale mutamento di qualifica, abbia rilevanza.
Cass. civ. n. 5480/1996
detta operatività nel caso in cui essa richieda, da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca di una sentenza di condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, osservando che, non risultando da detta sentenza la destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale del condannato, un accertamento in tal senso non avrebbe potuto essere compiuto dal giudice dell'esecuzione, avuto anche riguardo al fatto che il condannato, nel corso del giudizio di cognizione, avrebbe avuto la possibilità di prospettare l'esistenza di elementi indicativi della suddetta destinazione).
Cass. civ. n. 4873/1996
Il principio del ius superveniens più favorevole trova nel giudicato un limite invalicabile, sì che il giudice dell'esecuzione può tenere conto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta al giudicato solo allorché essa concerna una norma incriminatrice e al solo fine di revocare la sentenza di condanna. Ne consegue che, poiché non è norma incriminatrice quella riguardante l'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non può essere invocata in executivis la n. 284 del 1995 della Corte costituzionale — che ha ammesso la sostituibilità delle pene anche in relazione a condanne inflitte per reati militari — al fine di ottenere la sostituzione della detenzione militare con la pena pecuniaria.
Cass. civ. n. 1759/1995
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta abolitio criminis della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, c.p.p. e non già emettere il provvedimento de plano, adottabile solo se riguardi l'ammissibilità della richiesta. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il tribunale aveva rigettato, con provvedimento de plano, l'istanza perché la detenzione dello stupefacente aveva finalità di spaccio e perché la quantità di droga non era di modesta entità).
Cass. civ. n. 1477/1995
L'art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna solo nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, mentre gli effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria — secondo quanto risulta dall'art. 38 L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norma compresa tra quelle richiamate dal D.L. n. 468 del 1994, dai successivi D.L. n. 551 del 1994 e D.L. n. 649 del 1994 e dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724) — non hanno alcuna incidenza sul contenuto della norma incriminatrice e danno luogo soltanto all'estinzione del reato per intervenuta oblazione. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso inammissibilità di richiesta di revoca di condanna formulata in seguito a domanda di concessione in sanatoria).
Cass. civ. n. 1412/1995
Allorché sia stata riconosciuta, in sede di cognizione, la continuazione fra un reato, ritenuto più grave, punito con pena detentiva, e altro reato, meno grave, punito con pena pecuniaria, applicandosi, conseguentemente, un aumento della pena detentiva inflitta per il reato più grave, la successiva revoca, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della condanna in ordine a detto ultimo reato, per intervenuta abolitio criminis, con eliminazione della relativa pena, comporta che la residua pena detentiva a suo tempo determinata a titolo di continuazione non può più trovare esecuzione, ostandovi il principio di legalità, ma deve essere sostituita con la pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato superstite, alle cui determinazioni in misura ritenuta congrua dovrà provvedere lo stesso giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 4602/1994
L'art. 673 c.p.p. (Revoca della sentenza per abolizione del reato), al pari degli altri articoli dello stesso capo che disciplinano specifiche materie di competenza del giudice dell'esecuzione, non contiene un espresso riferimento all'art. 666 stesso codice, ma questa norma, inserita nella parte iniziale del capo in questione, regola le forme di ogni procedimento davanti allo stesso giudice. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del Gip che aveva deciso sulla richiesta de plano, senza procedere con le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 666, la Suprema Corte ha osservato che tale inosservanza si traduceva, fra l'altro, in omesso avviso all'interessato e in assenza di difensore, dando luogo a nullità assoluta dell'ordinanza medesima, né era possibile intendere tale provvedimento come decreto di inammissibilità, ex art. 666, secondo comma, considerato il contenuto di merito della decisione).
Cass. civ. n. 4273/1994
Correttamente viene esclusa la revoca per abolitio criminis, ai sensi dell'art. 673 c.p.p. della condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando, anche dalla sola motivazione della sentenza di condanna, risulti che, secondo il giudice di cognizione, la detenzione era finalizzata anche allo spaccio; e ciò anche nel caso in cui tale affermazione sia stata riferita soltanto alla ritenuta non configurabilità, per detta ragione, dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, quarto comma, D.P.R. n. 309/1990.
Cass. pen. n. 3106 del 13 settembre 1994
A norma dell'art. 673 c.p.p. — revoca della sentenza per abolizione del reato — il giudice dell'esecuzione deve procedere ad un'interpretazione del giudicato, di cui si chiede la revoca, al fine di verificare se la fattispecie, definita in sede di merito, rientri, o meno, fra quelle abolite dalla nuova normativa. Egli, invece, non può ricostruire la vicenda, per cui vi è stata condanna, in termini diversi da quelli delineati con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti accertati, in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice di merito, poiché altrimenti violerebbe il principio dell'inviolabilità del giudicato, che opera in sede esecutiva. Ne consegue che, in sede di ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice di esecuzione ha respinto l'istanza di revoca, il ricorrente può contestare, sotto i profili del difetto di motivazione o della violazione di legge, l'interpretazione data al giudicato, ma non prospettare una ricostruzione o una valutazione della vicenda diversa da quelle ritenute dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 2680/1994
Concorrendo una causa estintiva della pena, quale l'indulto o la grazia, con l'intervenuta abolitio criminis, il giudice dell'esecuzione dovrà sempre procedere alla revoca della sentenza di condanna perché essa si fonda sul presupposto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato mentre i predetti provvedimenti di clemenza incidono solo sulla pena e non sul fatto-reato.
Cass. civ. n. 2138/1994
Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p, della revoca di una precedente sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis, è tenuto ad interpretare il giudicato ed a renderne esplicito il contenuto ed i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego della disciplina dettata dal suddetto art. 673.
Cass. civ. n. 2079/1994
Il presupposto della revoca della sentenza per abolizione del reato, a norma dell'art. 673 c.p.p. è che l'abrogazione della norma incriminatrice sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Infatti se detta abrogazione interviene preventivamente alla data di irrevocabilità della sentenza, compete al giudice di primo grado, o dell'impugnazione, provvedere a norma dell'art. 129 c.p.p. alla declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Cass. civ. n. 1819/1994
Il giudice dell'esecuzione, per accertare se il fatto concreto per cui sia intervenuta sentenza di condanna abbia perduto rilevanza penale per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.), deve innanzi tutto interpretare il giudicato e renderne espliciti i contenuti ed i limiti, ricavando dalla decisione tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per l'applicazione della citata norma. Ove poi la sentenza di condanna sia stata confermata in impugnazione con una pronuncia definitiva, eguale rilevanza deve essere attribuita alla motivazione della sentenza di secondo grado, valorizzando gli apprezzamenti formulati in ordine alla fattispecie concreta dal giudice di appello al fine di pervenire alla statuizione di conferma della precedente sentenza.
Cass. civ. n. 79/1994
Qualora la revoca dell'indulto, applicato ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, possa derivare da successiva condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto dell'esito del referendum e del successivo D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha abrogato l'art. 75 del suddetto D.P.R. n. 309/1990 limitatamente al riferimento alla dose media giornaliera, deve interpretare il giudicato (anche sulla base degli atti di cognizione) e chiarirne il contenuto ed i limiti, al fine di stabilire se l'ultima sentenza possa essere o meno suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per l'abolizione del reato; una sentenza a sua volta revocabile, infatti, non può costituire causa di revoca del beneficio condizionato.
Cass. civ. n. 1995/1993
Il giudice dell'esecuzione può revocare la sentenza di condanna, ormai in giudicato, solo nel caso di abolitio criminis, previsto dall'art. 673, primo comma, c.p.p. (abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice). Fuori di tale ipotesi, nel caso in cui non sia stata fatta valere una causa estintiva con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza, l'unico rimedio avverso il giudicato di condanna può, eventualmente, essere costituito dal mezzo straordinario della revisione.
Cass. civ. n. 10423/1992
L'art. 673 c.p.p. trova applicazione esclusivamente nel procedimento di esecuzione e non in quello di cognizione, essendo la revoca della sentenza (per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice) un provvedimento tipico del giudice dell'esecuzione.