Cass. civ. n. 30846 del 06 novembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Domanda tardiva di ammissione del credito ex art. 101, ult. comma, l.fall. - Inammissibilità della domanda cd. supertardiva - Imputabilità del ritardo - Conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento - Rilevanza in relazione alla domanda di rivendica - Sussistenza - Ragioni.
In tema di insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'ult. comma dell'art. 101 l.fall., la domanda (cd. supertardiva) è inammissibile ogni qualvolta il ritardo sia imputabile al creditore, sia perché abbia avuto conoscenza effettiva della dichiarazione di fallimento, sia perché ne abbia conseguito una conoscenza assimilabile a quella legale, che gli sarebbe stata garantita dall'invio della comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.; detta conoscenza assume rilievo non solo ai fini della domanda di ammissione di un credito, ma anche in ipotesi di domanda di rivendica, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta di default, in forza dell'art. 42 l.fall., l'acquisizione del bene alla massa fallimentare ad opera del curatore, salva eventuale, successiva rinuncia.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.