Cass. pen. n. 2079 del 23 agosto 1994

Testo massima n. 1


Il presupposto della revoca della sentenza per abolizione del reato, a norma dell'art. 673 c.p.p. è che l'abrogazione della norma incriminatrice sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Infatti se detta abrogazione interviene preventivamente alla data di irrevocabilità della sentenza, compete al giudice di primo grado, o dell'impugnazione, provvedere a norma dell'art. 129 c.p.p. alla declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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