Cass. pen. n. 2138 del 8 giugno 1994

Testo massima n. 1


Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p, della revoca di una precedente sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis, è tenuto ad interpretare il giudicato ed a renderne esplicito il contenuto ed i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego della disciplina dettata dal suddetto art. 673.

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