Cass. pen. n. 10423 del 31 ottobre 1992

Testo massima n. 1


L'art. 673 c.p.p. trova applicazione esclusivamente nel procedimento di esecuzione e non in quello di cognizione, essendo la revoca della sentenza (per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice) un provvedimento tipico del giudice dell'esecuzione.

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