Cass. pen. n. 4730 del 15 febbraio 1995

Testo massima n. 1


È ammissibile la richiesta di revoca di una sentenza di condanna per abolitio criminis quando, pur essendosi verificata, a seguito di rigetto di gravame, l'irrevocabilità di detta sentenza in data successiva a quella in cui il fatto ha cessato di costituire reato, tuttavia il gravame avesse ad oggetto capi e punti della decisione diversi da quelli concernenti l'affermazione della responsabilità. (Nella specie è stata, pertanto, ritenuta ammissibile — ancorché infondata — la richiesta di revoca di una condanna per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, atteso che la pronuncia d'appello, confermativa di quella di primo grado, era intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, abrogativo, a seguito di referendum, di talune disposizioni del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, e il ricorso avverso la detta pronuncia, rigettato dalla Corte il 29 novembre 1993, non aveva avuto ad oggetto l'affermazione di responsabilità ma solo la denegata continuazione con altri fatti analoghi).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE