Cass. civ. n. 14353 del 19 giugno 2009

Testo massima n. 1


Il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza. Pertanto, qualora quest'ultimo termine non sia stato fissato dal giudice, è sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l'udienza, tale da consentire alla controparte, già costituita in giudizio, un adeguato margine per le proprie difese.

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