Cass. civ. n. 23783 del 16 novembre 2007

Testo massima n. 1


L'art. 303, comma secondo, c.p.c. prevede una forma di notificazione agevolata, impersonale e collettiva, agli eredi della parte defunta, per il periodo di un anno dalla morte, dell'atto di riassunzione del processo interrotto; detta norma dispensa il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi (che non devono essere designati nominativamente) né tale forma di notifica è impedita se, come nella specie, sia stato depositato in atti il certificato storico della composizione della famiglia del de cuius.

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