Cass. civ. n. 30945 del 07 novembre 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione irregolare - Art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - Norma di interpretazione autentica - Criterio ermeneutico in riferimento alla disposizione di cui all’art. 27, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Configurabilità.
In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1 lett. D