Cass. civ. n. 7055 del 14 aprile 2004

Testo massima n. 1


In tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli artt. 178 e 189 c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purché la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni, sicché — ove non ne sia stato in questa sede sollecitato il controllo — è preclusa al collegio ogni valutazione sul punto che non può neppure formare oggetto di appello.

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