Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8720 del 13 aprile 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8720 del 13 aprile 2010

Testo massima n. 1

L’estinzione del processo [ sia o meno dichiarata dal giudice ] elimina l’effetto permanente dell’interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull’effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze