Art. 310 – Codice di procedura civile – Effetti dell’estinzione del processo

L'estinzione del processo non estingue l'azione [2945 c.c.].

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale