Cass. civ. n. 1513 del 2 febbraio 2001
Testo massima n. 1
L'art. 11 primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, secondo cui la notificazione degli atti con cui si dà inizio ad un giudizio contro un'amministrazione dello Stato dev'essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi al quale è portata la causa, è applicabile anche nei processi dinanzi al giudice di pace.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi