Cass. civ. n. 15959 del 19 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Nel caso di tempestiva opposizione orale in udienza dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 316 c.p.c., l'omesso rispetto, da parte dell'ingiunto — opponente, del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. nell'assolvimento dell'obbligo di notifica all'ingiungente del verbale di udienza, dovuto ad ignoranza del relativo onere, non gli consente l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., giacché l'ignoranza non configura né una causa di forza maggiore (da intendere come forza esterna ostativa in assoluto), né un caso fortuito (da intendere come fattore meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana, non voluto, né prevedibile o comunque evitabile).
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