Cass. civ. n. 30999 del 07 novembre 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - Somma attribuita - Ratio - Conseguenze nel giudizio di appello.


In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 29420 del 2019

Normativa correlata

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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