Cass. pen. n. 31004 del 10 maggio 2023
Testo massima n. 1
PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Valutazione della prova - Chiamata di correo - Rilevanza probatoria - Riscontri esterni - Caratteristiche.
In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria.