Cass. pen. n. 31004 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Valutazione della prova - Chiamata di correo - Rilevanza probatoria - Riscontri esterni - Caratteristiche.


In tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34712 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

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