Cass. civ. n. 1880 del 19 marzo 1984

Testo massima n. 1


Il principio del doppio grado di giurisdizione non implica necessariamente che entrambi i giudici, di primo e di secondo grado, si debbano pronunciare nel merito delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, essendo sufficiente che ciascuno di essi pervenga ad una decisione (definitiva o non definitiva del giudizio) attraverso la delibazione delle questioni controverse, anche se concernenti la giurisdizione o la competenza ovvero di natura (altrimenti) pregiudiziale o preliminare al merito.

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