Cass. civ. n. 969 del 17 febbraio 1981

Testo massima n. 1


Sia nel caso in cui l'omissione di pronuncia si risolva in un vizio della pronuncia stessa, sia nel caso in cui sia giustificata dalla soluzione data dal primo giudice a una questione logicamente assorbente, il giudice dell'appello che riscontri il vizio denunciatogli, ovvero superi, considerandola infondata, la questione ritenuta in primo grado assorbente, deve procedere all'esame della domanda già portata all'esame del primo giudice, poiché la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado esaurisce e soddisfa il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale richiede soltanto la sottoposizione della domanda medesima all'esame di due giudici del merito e non anche l'esame della domanda da parte di entrambi i giudici del merito.

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