Cass. civ. n. 8079 del 22 maggio 2003
Testo massima n. 1
In applicazione del principio secondo cui, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone, l'appello proposto dal singolo socio, in proprio e senza alcun riferimento alla società stessa, è inammissibile (in quanto quest'ultima, pur sprovvista di personalità giuridica, costituisce, comunque, un autonomo centro di interessi dotato di propria capacità processuale), deve ritenersi parimenti inammissibile l'appello proposto dal legale rappresentante dell'ente qualora questo sia stato posto in liquidazione, spettando in tal caso ai (soli) liquidatori la relativa rappresentanza, ex artt. 2315, 2310 c.c.
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