Cass. civ. n. 10208 del 13 luglio 2002

Testo massima n. 1


In applicazione del principio per il quale è legittimato a ricorrere in appello soltanto colui che sia stato parte del giudizio di primo grado, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone è inammissibile il ricorso in appello proposto da una persona fisica in proprio e non quale legale rappresentante della società. In tale ipotesi la inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, ove pronunciata in sede di legittimità, configurando una ipotesi in cui il giudizio non poteva essere proseguito, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c.

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