Cass. civ. n. 4975 del 28 aprile 1993

Testo massima n. 1


La qualità di procuratore della parte nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata non abilita il suo titolare alla proposizione dell'impugnazione in proprio, neanche quando si controverta unicamente in punto di spese processuali, salvo che lo stesso procuratore non se ne sia dichiarato antistatario ed i motivi delle proposte censure attengano alla concessione della distrazione.

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