Cass. civ. n. 31054 del 08 novembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Capital gains - Determinazione del valore della partecipazione - Successiva donazione - Possibilità di chiedere una nuova determinazione - Diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata in base alla precedente valutazione - Soggetto legittimato - Individuazione.
In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. FF
Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.
Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 6
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67