Cass. civ. n. 4865 del 14 maggio 1998

Testo massima n. 1


È ammissibile l'impugnazione della sentenza da parte del fallito, emessa prima del fallimento, perché egli conserva la capacità di agire, anche processuale, per i diritti patrimoniali non curati dagli organi fallimentari, e in ogni caso l'eccezione di difetto di capacità può essere sollevata soltanto dal curatore nell'interesse della massa dei creditori, ma non d'ufficio o dalla controparte.

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