Cass. civ. n. 5817 del 24 maggio 1993
Testo massima n. 1
La regola dell'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo alla impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., e non è, pertanto, applicabile all'impugnazione incidentale di tipo adesivo (che è quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari.
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