Art. 334 – Codice di procedura civile – Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine [326, 327] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329].

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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