Art. 334 – Codice di procedura civile – Impugnazioni incidentali tardive
Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine [326, 327] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329].
In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19795/2024
In tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 7700/2024
I capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 36541/2023
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 33015/2023
La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.
Cass. civ. n. 3147/2023
In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.
Cass. civ. n. 41254/2021
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).
Cass. civ. n. 30782/2019
Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.
Cass. civ. n. 25403/2019
Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
Cass. civ. n. 15770/2018
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la dichiarazione di inammissibilità per tardività degli appelli incidentali proposti da attori/investitori totalmente soccombenti in primo grado, ancorché inseriti in tempestiva comparsa di costituzione, in una fattispecie in cui l'appello principale proposto dalla banca aveva ad oggetto diversi ed autonomi rapporti contrattuali con altri investitori, sebbene tutti dedotti con unica citazione recante contestazioni analoghe, per ciascuno di essi, contro la banca).
Cass. civ. n. 13651/2018
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.
Cass. civ. n. 15220/2018
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Cass. civ. n. 18415/2018
L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa.
Cass. civ. n. 24155/2017
Qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale ditipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c. p. c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che,nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c.
Cass. civ. n. 20497/2016
In tema d'impugnazioni, l'appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale, altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento, senza termine, e l'unitarietà del processo, pregiudicata da un'impugnazione autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati.
Cass. civ. n. 12387/2016
L'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'originario attore avverso il rigetto, in appello, della propria domanda, a fronte di un ricorso principale concernente l'omessa pronunzia, in secondo grado, sulla restituzione degli importi corrisposti dall'originario convenuto per effetto della sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto la domanda attorea, osservando come il rigetto di questa non consegua all'accoglimento delle istanze restitutorie avanzate con il ricorso principale, autonomamente proponibili, peraltro, in separato giudizio, bensì si ponga a monte delle stesse).
Cass. civ. n. 10263/2016
In presenza di cause scindibili (nella specie, una domanda principale di accertamento di servitù e, a seguito di chiamata in causa per garanzia, una domanda subordinata di rivalsa contro il terzo, fondata su titoli e rapporti diversi) è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata proposta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c..
Cass. civ. n. 17017/2015
Non sussiste l'interesse a proporre appello incidentale tardivo ove quest'ultimo investa la sentenza del tribunale su un capo estraneo all'appello principale e per una ragione diversa da quest'ultimo. (Nella specie, l'impugnazione principale di una compagnia assicurativa era diretta a far dichiarare l'inefficacia delle polizze assicurative stipulate da una Università per non essere quest'ultima portatrice, in forza del principio dell'apparenza, di un interesse tutelabile, mentre nell'appello incidentale tardivo dell'agente assicurativo la contestazione investiva la sua condanna alla manleva, nonché l'inefficacia delle polizza per la diversa ragione della carenza di effettività dei propri poteri rappresentativi).
Cass. civ. n. 15292/2015
Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.
Cass. civ. n. 16366/2014
L'interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva sorge a seguito dell'impugnazione proposta dalla controparte, sicché è ammessa, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche quando per la parte nei cui confronti è proposta l'impugnazione principale sia già scaduto il termine, a condizione che risulti osservato il termine previsto per la costituzione della parte resistente nel giudizio d'impugnazione.
Cass. civ. n. 14609/2014
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Cass. civ. n. 15784/2013
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. sussiste non solo relativamente ai capi, autonomi o non rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione principale, della medesima sentenza da quest'ultima investita, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.
Cass. civ. n. 14558/2012
Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge e solo eccezionalmente l'art. 334 c.p.c. concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l'interesse ad impugnare sia emerso dall'impugnazione principale. Ne consegue che non è configurabile un interesse dell'appellante incidentale a ricorrere per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, che pure abbia comportato la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, fatta eccezione per il caso di rinuncia dell'appellante principale, giacché, altrimenti, in tal caso, l'esito dell'impugnazione incidentale sarebbe determinato dalla volontà dell'impugnante principale.
Cass. civ. n. 5086/2012
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un dipendente prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).
Cass. civ. n. 8925/2011
In tema di ricorso per cassazione, la norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale.
Cass. civ. n. 3688/2011
Due opposizioni proposte separatamente nei confronti della medesima esecuzione da parte di due condebitori solidali e fondata su contestazioni comuni circa l'esistenza della pretesa esecutiva danno vita, se riunite, a cause scindibili, qualora nessuno degli opponenti abbia svolto domanda per ottenere che l'accertamento su detta esistenza sia vincolante nei rapporti interni. Ne consegue che ove esse siano ambedue rigettate e la decisione sia impugnata tempestivamente da uno degli opponenti e tardivamente dall'altro, quest'ultimo non può invocare il beneficio dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 14084/2010
L'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale, e non, invece se alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale si pervenga attraverso l'esame di una condizione dell'azione ("legitimatio ad causam" ed interesse all'impugnazione) e di una questione che - in ragione di un litisconsorzio necessario originario di natura sostanziale o processuale o in ipotesi di causa tra loro dipendenti - sia suscettibile di provocare effetti ed avere ricadute sull'appellante incidentale tardivo, richiedendo l'art. 111 Cost. la puntuale osservanza del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la cui posizione sia connessa a quella oggetto della impugnazione principale.
Cass. civ. n. 24902/2008
La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilità con l' I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell'opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'istituto relativamente all'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore).
Cass. civ. n. 22385/2008
La norma dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. in base al quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello principale in conseguenza dell'inammissibilità della proposizione della domanda proposta dall'appellante, in quanto coperta da giudicato, aveva ugualmente esaminato il merito, ed accolto l'appello ).
Cass. civ. n. 18243/2008
Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una regione, la quale si era limitata ad allegare la nullità della citazione introduttiva, per essere stata notificata direttamente alla regione, e non all'avvocatura dello Stato, della cui opera l'ente aveva deliberato di avvalersi).
Cass. civ. n. 1610/2008
L'appellato il quale, costituendosi, chieda l'accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell'appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall'impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva.
Cass. civ. n. 13/2008
L'impugnazione incidentale tardiva è concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l'impugnazione principale: tra esse non può esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.
Cass. civ. n. 24627/2007
Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.
Cass. civ. n. 24372/2006
Nelle cause inscindibili o dipendenti — ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile — la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza che — sul presupposto che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'impugnazione dell'assicuratore, che contesta la responsabilità del sinistro, deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato al precedente grado di giudizio quali litisconsorti necessari di diritto processuale in virtù dell'interdipendenza delle rispettive cause — aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avanzato dal conducente del veicolo danneggiante, per effetto della legittimazione riconosciutagli a rivolgere la sua impugnazione nei riguardi di una parte diversa da quella che aveva introdotto l'impugnazione principale e con riferimento ad un capo della sentenza differente da quello dedotto con quest'ultima impugnazione).
Cass. civ. n. 8105/2006
In presenza di cause scindibili, come ad esempio nell'eventualità in cui il danneggiato evochi in giudizio una pluralità di danneggiati e il giudice del merito accerti la loro concorrente responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento dannoso denunziato, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è stato formulato il ricorso principale nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale.
Cass. civ. n. 13189/2003
L'impugnazione incidentale tardiva in causa inscindibile, diversa da quella in cui è stata proposta l'impugnazione principale è ammissibile a norma dell'art. 334 c.p.c. quando la domanda proposta nella causa sia dipendente da quella della causa in cui è stata proposta l'impugnazione principale.