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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13 del 3 gennaio 2008

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13 del 3 gennaio 2008

Testo massima n. 1

L’impugnazione incidentale tardiva è concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l’impugnazione principale: tra esse non può esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.

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