Cass. civ. n. 9323 del 5 settembre 1995
Testo massima n. 1
Il principio fissato dall'art. 334 c.p.c. — secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva — è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, (a quelle cioè provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata, in ipotesi di cause inscindibili, ad integrare il contraddittorio e rivolte, in tale ultima ipotesi, contro qualsiasi parte ovvero, in ipotesi di cause scindibili, contro lo stesso ricorrente principale), mentre il ricorso incidentale adesivo, quello cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, deve essere proposto nei termini ordinari.
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