Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4760 del 29 maggio 1997

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4760 del 29 maggio 1997

Testo massima n. 1

L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile — come espressamente previsto dall’art. 334 c.p.c. — ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista ab origine un difetto che preclude l’esame dell’impugnazione principale, atteso che l’art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell’ordinamento l’interesse all’impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l’impugnazione principale. Il mancato esame dell’impugnazione principale non si riflette, invece, sulle impugnazioni incidentali tempestive, alle quali non è applicabile l’art. 334 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze