Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3074 del 8 febbraio 2013

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3074 del 8 febbraio 2013

Testo massima n. 1

La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove il precetto non seguito dall’esecuzione sia stato intimato sulla base della combinazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, ovvero ove l’esecuzione abbia avuto inizio successivamente alla sentenza di appello, determina, rispettivamente, la caducazione del precetto e dell’esecuzione a norma dell’art. 336, secondo comma, c.p.c..

Testo massima n. 2

La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l’esecuzione abbia avuto inizio sulla base della decisione del giudice di prime cure e sia proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello poi cassata, determina – a norma dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. – la caducazione soltanto di tali atti successivi, mentre restano fermi quelli pregressi, potendo riprendere l’esecuzione dall’ultimo di essi, salvo che, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., il giudice del rinvio sospenda l’esecutività della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della disposta cassazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze