Art. 336 – Codice di procedura civile – Effetti della riforma o della cassazione

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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