Cass. civ. n. 4362 del 13 aprile 1993

Testo massima n. 1


La cassazione o la riforma con sentenza passata in giudicato della sentenza non definitiva si estendono alle parti, da questa dipendenti, della successiva sentenza definitiva, con la conseguenza che, ove sopravvengano in pendenza dell'impugnazione proposta contro questa seconda sentenza, ne comportano l'inammissibilità per cessazione della «materia» dell'impugnazione medesima, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, nel qual caso al rilievo dell'impedimento — documentabile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. — è legittimata la stessa corte di legittimità e non il giudice di rinvio.

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