Cass. civ. n. 567397 del 10 ottobre 2003

Testo massima n. 1


In materia di ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, le somme percepite dall'uno o dall'altro coniuge in base a sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello, sono irripetibili nei soli limiti in cui siano riconducibili a prestazioni che, per la loro misura e le condizioni economiche del percettore, possano ritenersi dirette ad assicurare unicamente i mezzi economici necessari per far fronte alle esigenze di vita, così da essere normalmente consumate per adempiere a tale loro destinazione.

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