Cass. pen. n. 31169 del 15 maggio 2024
Testo massima n. 1
PARTITI POLITICI - Delitto di cui all’art. 7 legge n. 195 del 1974 - Finanziamento illecito erogato per il tramite di soggetto interposto - Momento e luogo di perfezionamento del reato - Indicazione.
Il delitto di finanziamento illecito ai partiti, di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, nel caso in cui l'erogazione perviene al destinatario finale per il tramite di un soggetto interposto, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il finanziamento o il contributo venga ricevuto da tale soggetto giuridico.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 28/12/2013 num. 149 art. 12
Legge 21/02/2014 num. 13 CORTE COST.