Cass. civ. n. 3117 del 02 febbraio 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Omessa notifica al socio illimitatamente responsabile - Spontanea comparizione - Rispetto del contraddittorio - Rilevanza.
In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.