Cass. civ. n. 3117 del 02 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Omessa notifica al socio illimitatamente responsabile - Spontanea comparizione - Rispetto del contraddittorio - Rilevanza.


In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16864 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 156
Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

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