Cass. civ. n. 5313 del 9 agosto 1983

Testo massima n. 1


Qualora la parte che abbia fatto riserva di appello differito contro una sentenza non definitiva, sia obbligata a proporre appello incidentale in dipendenza dell'appello immediato di altro soccombente, può proporre la sua impugnazione come incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche per quell'interesse autonomo che l'aveva legittimata alla riserva d'impugnazione, senza incorrere in decadenza diversa da quella risultante dalla mancata osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'art. 343 c.p.c. per l'appello incidentale, rimanendo in particolare irrilevante in ragione del carattere incidentale dell'impugnazione e della pregressa formulazione della riserva, la decorrenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. per le impugnazioni principali.

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