Cass. civ. n. 3123 del 02 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE IVA - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione - Requisito della residenza familiare - Sussistenza - Acquisto separato o congiunto del bene stesso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


In tema di agevolazioni IVA per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, di talché, in caso di comunione legale tra coniugi, è rilevante che l'immobile sia destinato a residenza familiare, essendo invece irrilevante che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, a prescindere che il bene sia divenuto oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., mediante acquisto separato o congiunto da parte dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fruizione del beneficio da parte del coniuge che non aveva spostato la propria residenza, in relazione all'acquisto "pro indiviso", insieme all'altro coniuge in regime di separazione patrimoniale, del solo diritto di abitazione sull'immobile, la cui proprietà era stata contestualmente acquistata dai figli).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22557 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 177
Cod. Civ. art. 1100
Cod. Civ. art. 1022

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