Cass. civ. n. 4251 del 22 febbraio 2010

Testo massima n. 1


In tema di regolamento delle spese giudiziali, allorquando il giudice di appello dichiari inammissibile un intervento dinanzi a sé per ragioni meramente processuali (nella specie, per difetto dei presupposti di cui all'art. 344 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire), la compensazione delle spese può essere giustificata esclusivamente in riferimento al tipo di statuizione adottata e non anche alle posizioni di carattere sostanziale che con l'atto di intervento inammissibile l'interventore ha inteso sostenere.

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