Art. 344 – Codice di procedura civile – Intervento in appello

Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi [105, 267 ss.] che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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