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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7119 del 16 maggio 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7119 del 16 maggio 2002

Testo massima n. 1

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, onde il singolo condomino deve sempre considerarsi parte della controversia tra il condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex mandato dell’amministratore. [ Nella specie, in una controversia tra un condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attività di portiere, la S.C. ha ritenuto, ai fini della competenza territoriale ex art. 30 bis c.p.c., «parte» nel processo un giudice condomino del suddetto condominio ].

Testo massima n. 2

Il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice [ previsti, nel rito del lavoro, dall’art. 421 c.p.c. ], anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errore in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi [ emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito ] dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l’esistenza di una «pista probatoria», ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività [ rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazionie istruttoria demandata al giudice di merito ], e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l’intervento officioso, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata.

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