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Art. 624 — Violenza, dolo, errore

Art. 624 — Violenza, dolo, errore

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore [ 625 c.c. ], di violenza o di dolo [ 1427 ss. c.c. ].

L’errore sul motivo [ 626 c.c. ], sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre [ 634, 647, 648 c.c. ].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore [ 2652 n. 7, art. 2690 del c.c. n. 4, art. 2948 del c.c. c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4653/2018

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

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Cass. civ. n. 24637/2010

Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.

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Cass. civ. n. 2122/1991

Per affermare l’esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato.

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Cass. civ. n. 254/1985

In tema di errore ex art. 624 c.c. è necessaria la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero. Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Più in particolare, quanto al dolo, ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario l’impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

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Cass. civ. n. 1117/1975

È viziata la motivazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di annullamento del testamento per violenza morale, ometta di tener conto dell’età, del sesso e della condizione del testatore.

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Cass. civ. n. 2132/1971

L’errore sul motivo, assunto dall’art. 624 c.c. quale causa di annullamento della disposizione testamentaria, è quello che cade sulla realtà oggettiva e non sulle valutazioni della medesima e della sua rilevanza in ordine ai fini perseguiti dal testatore.

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Cass. civ. n. 2007/1970

Il gradimento, manifestato dagli eredi potenziali nei confronti del contenuto di un testamento in corso di formazione, non è manifestazione di volontà giuridicamente idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione del testatore. Detto gradimento, anche se carpito da altro coerede potenziale, non può costituire errore sul motivo viziante la volontà testamentaria, poiché secondo l’art. 624, primo comma, c.c., l’errore sul motivo deve desumersi dallo stesso testamento al fine di rendere possibile la ricostruzione del processo formativo della volontà del de cuius e la individuazione del vizio invalidante.

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