Cass. civ. n. 11783 del 21 maggio 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per «giorno della notificazione» ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
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