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Articolo 347 Codice di procedura civile — Forme e termini della costituzione in appello

Articolo 347 Codice di procedura civile — Forme e termini della costituzione in appello

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado [ 123 bis disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 27536/2013

L’art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l’appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell’improcedibilità come previsto, invece, dall’art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva all’uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.

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Cass. civ. n. 12223/2012

Le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme – e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo – la sentenza con la quale il giudice d’appello, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado (il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell’ufficio stesso) e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell’istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame.

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Cass. civ. n. 134/2012

Qualora venga notificato un atto di appello durante la sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre), il termine per la costituzione dell’appellante di cui all’art. 347 c.p.c. è anch’esso soggetto alla sospensione, ed inizia a decorrere dal 16 settembre dell’anno solare.

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Cass. civ. n. 15672/2011

Qualora il fascicolo dell’appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto (artt. 169 c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c.), il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell’appellante tardivamente restituito, se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo.

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Cass. civ. n. 10864/2011

Il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”).
L’art. 347, comma primo, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all’art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisca nei termini, di cui all’art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.

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Cass. civ. n. 6207/2011

Qualora il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado non sia stato inviato al giudice del gravame e non ne risulti dedotto lo smarrimento, è onere della parte che vi ha interesse produrre copia dei verbali di causa contenenti le dichiarazioni testimoniali, dovendosi ritenere, in caso contrario, la correttezza della decisione del giudice di appello di rigetto della domanda per mancanza della prova attesa l’impossibilità di accedere alle testimonianze.

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Cass. civ. n. 25640/2010

In caso di pluralità di appellati, è costituito tempestivamente in giudizio l’appellante cha abbia depositato in cancelleria – nei dieci giorni dalla prima notifica (art. 165, primo comma, c.p.c.) – copia dell’atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti, purché provveda al deposito dell’originale dell’atto di appello, con tutte le notifiche, entro la prima udienza di comparizione delle parti, in quanto il deposito di tale atto entro i dieci giorni dall’ultima notificazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 165 c.p.c., non interferisce con la costituzione dell’appellante, ormai integrata, ma assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine da ultimo indicato non determina l’improcedibilità dell’appello ma costituisce una mera irregolarità, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte.

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Cass. civ. n. 9329/2010

Il termine per la costituzione dell’appellante, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., in relazione all’art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione.

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Cass. civ. n. 17666/2009

La costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990.

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Cass. civ. n. 24437/2007

L’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata. Tuttavia, ove, come nella specie, l’acquisizione consenta di verificare l’apposizione, a margine del ricorso introduttivo, della procura conferita per tutti i gradi di giudizio, i giudici d’appello devono disporre l’acquisizione del fascicolo di primo grado, non potendo la mancanza di procura nella copia autentica di tale ricorso, presente nel fascicolo di parte dell’appellante, escludere l’esistenza della medesima procura nell’originale dell’atto inserito nel fascicolo di primo grado. Né la nullità potrebbe conseguire alla mancata produzione di una copia della procura, non sussistendo un tale onere in capo all’appellante e potendo, d’altra parte, configurarsi la nullità dell’appello solo in presenza delle omissioni tassativamente previste dall’art. 164 c.p.c., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 359 dello stesso codice.

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Cass. civ. n. 21833/2007

Qualora l’appellante si sia regolarmente costituito depositando il proprio fascicolo, si deve presumere — essendo l’ufficio tenuto a controllarne la regolarità — che egli abbia depositato anche copia della sentenza impugnata. Pertanto, ove al momento della decisione tale sentenza non venga rinvenuta nel fascicolo, il giudice dell’appello non può dichiararne immediatamente l’improcedibilità, ma è tenuto a concedere all’appellante, in caso di infruttuose ricerche da parte della cancelleria, un termine per il nuovo deposito dell’impugnata sentenza.

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Cass. civ. n. 11783/2007

Ai fini dell’osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell’appellante, per «giorno della notificazione» ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c., s’intende quello in cui si realizza non l’effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

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Cass. civ. n. 78/2007

Il fascicolo di parte che l’attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165 primo comma e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell’art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell’art. 72 att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.

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Cass. civ. n. 16938/2006

Posto che l’improcedibilità dell’appello per omessa produzione della copia completa della sentenza appellata, alla stessa stregua delle altre ragioni di improcedibilità del gravame, deve ricollegarsi pur sempre ad un comportamento colpevole dell’appellante, cioé ad una condotta a lui imputabile sotto il profilo dell’inerzia o imprudenza, qualora il giudice d’appello rilevi l’incompletezza di detta sentenza, se non sia in grado di decidere sull’impugnazione in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare l’improcedibilità, deve assegnare un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa e, solo in caso di inottemperanza a tale invito, si può pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.

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Cass. civ. n. 15303/2006

Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata e che la stessa non è comunque presente tra gli atti di causa, è tenuto, ai sensi dell’art. 347, secondo comma, c.p.c., a dichiarare l’improcedibilità dell’appello, non potendo ovviare all’impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al deposito.

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Cass. civ. n. 7237/2006

L’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che l’omessa acquisizione non determina l’improcedibilità dell’appello e può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto e dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi idonei a suffragare una diversa conclusione su uno o più punti controversi della causa.

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Cass. civ. n. 3181/2006

L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado ha una funzione meramente sussidiaria sicché la sua mancata acquisizione non vizia nè il procedimento di secondo grado, nè la relativa sentenza. Tuttavia, detta mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione se il ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e li indica specificatamente.

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Cass. civ. n. 12351/2004

Allorquando un documento risulti ritualmente prodotto nel primo grado del giudizio perché indicato nell’indice del fascicolo di parte, la circostanza che al momento della decisione del giudizio di secondo grado esso non si rinvenga in detto fascicolo non giustifica la supposizione del secondo giudice che, essendo avvenuto il ritiro del fascicolo stesso dopo la pronuncia di primo grado, la copia possa essere stata ritirata, giacché, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, con il fascicolo d’ufficio, anche dei fascicoli di parte, e dovendo gli stessi essere depositati nel giudizio di secondo grado, detta ipotesi risulta contraddetta ed esclusa dalla circostanza che il funzionario di cancelleria, tenuto a verificarne la regolarità ed a segnalare l’eventuale mancanza di documenti rispetto alle risultanze dell’indice del fascicolo, non abbia fatto alcuna riserva all’atto di tale nuovo deposito. Ne consegue che la produzione del documento mancante dev’essere ritenuta rituale dal giudice di secondo grado, che, pertanto, erroneamente pone a carico della parte la materiale mancanza dello stesso agli effetti dell’onere della prova, dovendo invece valutare la possibilità di ordinare alla parte un nuovo deposito del documento (che nella specie era una fotocopia di contratto collettivo di lavoro) od anche l’opportunità, in relazione alle allegazioni degli scritti difensivi delle parti di disporre eventualmente consulenza tecnica per acclarare le circostanze che potevano risultare dal documento.

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Cass. civ. n. 7703/2003

La circostanza che dal verbale di udienza risulti l’avvenuto deposito del ricorso in appello notificato non impedisce al giudice di verificare, al momento della decisione, se la circostanza sia in effetti corrispondente alla realtà, e di trarne le debite conseguenze in ordine alla sorte del processo.

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Cass. civ. n. 1116/2003

La nullità dell’atto introduttivo del giudizio di appello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma n. 7, c.p.c., deve ritenersi sanata dalla costituzione dell’appellato, se questi, nella comparsa di risposta, si sia limitato ad eccepirne genericamente la nullità, indicando le ragioni del vizio, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale.

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Cass. civ. n. 10544/2002

Nel caso in cui l’appellato si costituisca irritualmente, il giudice di appello non può prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione contenuta nel fascicolo depositato nel giudizio di appello; può invece prendere in esame le produzioni effettuate dalla parte, ritualmente costituitasi nel giudizio di primo grado, ma non costituita o irritualmente costituita in appello, in tutti i casi in cui quel fascicolo sia stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio di secondo grado, quando da tale acquisizione possa desumersi l’intenzione della parte di sottoporre comunque all’esame del giudice del gravame i documenti in esso contenuti. La dichiarazione di irregolare costituzione in giudizio travolge infatti tutta l’attività svolta dall’appellato afferente al giudizio di secondo grado, ma non può espandere il proprio effetto sino al punto di far espungere da tale giudizio la documentazione relativa al giudizio di primo grado. (La Suprema Corte nell’affermare tale principio, ha cassato la sentenza con la quale il giudice di appello, dopo aver dichiarato la contumacia dell’appellato irritualmente costituito, aveva ritenuto di non poter prendere in esame le produzioni effettuate dalla medesima parte nel giudizio di primo grado, il cui fascicolo era stato depositato in cancelleria all’atto della costituzione, ancorché irrituale).

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Cass. civ. n. 13897/2000

Nell’ipotesi di mancato reperimento del fascicolo d’ufficio di primo grado nell’incartamento processuale, il giudice di appello, qualora la parte interessata non abbia provveduto a depositare il fascicolo di parte, secondo quanto richiesto con formale ordinanza, e, anzi, non sia comparsa all’udienza di discussione non è tenuto a disporre le opportune ricerche a carico dell’ufficio ma può, valutando discrezionalmente – e, quindi, in modo non censurabile in sede di legittimità – in senso sfavorevole l’inerzia della parte, respingerne la domanda in quanto priva della pur necessaria documentazione.

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Cass. civ. n. 6952/1995

L’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado al processo d’appello, attuata, se del caso, con provvedimento di natura discrezionale, ha una funzione meramente sussidiaria sicché la mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado né la relativa sentenza e non può utilmente dedursi quale motivo di ricorso per cassazione, a meno che in conseguenza del mancato esame del fascicolo risultino trascurati decisivi elementi di giudizio non rilevabili aliunde, che è onere della parte ricorrente indicare con precisione.

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