Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12223 del 17 luglio 2012

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12223 del 17 luglio 2012

Testo massima n. 1

Le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme – e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo – la sentenza con la quale il giudice d’appello, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado [ il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell’ufficio stesso ] e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell’istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze