14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12223 del 17 luglio 2012
Testo massima n. 1
Le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono mai comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Deve, pertanto, qualificarsi come abnorme – e dunque nulla ed impugnabile per tale motivo – la sentenza con la quale il giudice d’appello, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado [ il che dimostra una non adeguata custodia da parte dell’ufficio stesso ] e la nullità della comunicazione ad una delle parti dell’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e di rinnovo dell’istruttoria, abbia dichiarato inammissibile il gravame.
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