Cass. civ. n. 31309 del 10 novembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Compensazione di crediti cd. "verticale" - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
La compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito, emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva applicato il limite massimo di compensabilità di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 anche alla compensazione verticale del credito IVA).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.