Cass. civ. n. 13897 del 20 ottobre 2000

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di mancato reperimento del fascicolo d'ufficio di primo grado nell'incartamento processuale, il giudice di appello, qualora la parte interessata non abbia provveduto a depositare il fascicolo di parte, secondo quanto richiesto con formale ordinanza, e, anzi, non sia comparsa all'udienza di discussione non è tenuto a disporre le opportune ricerche a carico dell'ufficio ma può, valutando discrezionalmente - e, quindi, in modo non censurabile in sede di legittimità - in senso sfavorevole l'inerzia della parte, respingerne la domanda in quanto priva della pur necessaria documentazione.

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