Cass. civ. n. 6697 del 13 giugno 1991
Testo massima n. 1
Il potere di rappresentanza dell'amministratore di condominio, derivando da disposizione di legge inderogabile (art. 1131 c.c.), non può subire limitazioni né per deliberazione dell'assemblea né per volontà dell'amministratore medesimo.
Testo massima n. 2
La mancanza di legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, determinata dalla nullità della relativa delibera di autorizzazione, è sanata con effetto retroattivo da una seconda deliberazione di ratifica, validamente presa.