Cass. civ. n. 3646 del 8 agosto 1989
Testo massima n. 1
La rappresentanza in giudizio del condominio spetta inderogabilmente a norma dell'art. 1131 c.c., all'amministratore nominato dall'assemblea dei condomini, nei limiti delle attribuzioni indicate dalla legge (art. 1130 c.c.) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, restando in facoltà del singolo condomino di intervenire nella lite solo ad adiuvandum come portatore di un interesse proprio, e non come rappresentante del condominio ancorché delegato dall'assemblea condominiale.