Cass. civ. n. 779 del 25 gennaio 1997

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato (come prescritto dall'art. 7 della legge n. 664 del 1986), costituisce una mera irregolarità amministrativa (non una nullità), che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.

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